<\/span><\/h2>\n\n\n\nCome espressamente previsto dall\u2019art. 10 citato, il datore di lavoro deve concedere al dipendente di fruire di almeno due delle quattro settimane di ferie nell\u2019anno di maturazione. Quindi se abbiamo maturato quattro settimane di ferie, due settimane devono essere fruite entro la fine dell\u2019anno in corso.<\/strong><\/p>\n\n\n\nLe altre due settimane devono essere fruite entro 18 mesi dall\u2019anno di maturazione salvo che il contratto collettivo non preveda un periodo maggiore<\/strong>, che in ogni caso non deve pregiudicare la finalit\u00e0 delle ferie: permettere al dipendente di recuperare le energie psicofisiche.<\/p>\n\n\n\nLe ferie devono essere utilizzate, come previsto dal Codice civile, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n
Questo significa che il lavoratore pu\u00f2 indicare al datore di lavoro quando intende fruire delle ferie, ma spetta all\u2019azienda l\u2019ultima parola, tenuto conto delle proprie esigenze.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Le ferie non godute scadono?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nDalla lettura della norma del D.lgs. 66\/2003, pu\u00f2 sorgere il dubbio che il lavoratore abbia a disposizione solo 18 mesi per fruire di tutte le ferie maturate. Ma le cose non stanno proprio cos\u00ec.<\/p>\n\n\n\n
Infatti il termine dei 18 mesi successivi all\u2019anno di maturazione delle ferie, ha solo la finalit\u00e0 di determinare la scadenza entro la quale il datore di lavoro deve versare i contributi all\u2019Istituto previdenziale. In sostanza l\u2019azienda versa i contributi dovuti sulle ferie maturate dal lavoratore entro i 18 mesi successivi all\u2019anno di maturazione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano state fruite o meno dal dipendente.<\/p>\n\n\n\n
Quindi, il lavoratore mantiene il diritto di fruire delle ferie che ha maturato fino a che rimane in essere il rapporto di lavoro. Se la fruizione avviene dopo i 18 mesi, ossia dopo che il datore di lavoro ha gi\u00e0 versato la relativa contribuzione (compresa la quota a carico dipendente), non si dovr\u00e0 pi\u00f9 rifare il versamento dei contributi.<\/p>\n\n\n\n