<\/span><\/h2>\n\n\n\nIl trattamento fiscale (e, per effetto dell’armonizzazione, anche contributivo) da riservare alle somme per trasferte di lavoro o missioni fuori del territorio comunale \u00e8 regolamentato dall\u2019art. 51, c. 5, del DPR 917\/1986 (TUIR); in particolare:<\/p>\n\n\n\n
\u00abLe indennit\u00e0 percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite \u00e8 ridotto di un terzo. Il limite \u00e8 ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonch\u00e9 i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all’estero. Le indennit\u00e0 o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.\u00bb <\/p>\n\n\n\n1. Indennit\u00e0\u202fforfettaria (*)<\/strong> <\/td>Esente fino a euro 46,48\/giorno, elevati a euro 77,47 per l’estero (anche se la trasferta non comporta il pernottamento) <\/td><\/tr> 2. Indennit\u00e0 forfettaria con rimborso a pi\u00e8 di lista (o fornitura gratuita) del vitto o dell’alloggio (*)<\/strong> <\/td>Esente fino a euro 30,99\/giorno elevati a euro 51,65 per l’estero (riduzione di un terzo rispetto al punto 1) <\/td><\/tr> 3. Indennit\u00e0 forfettaria con rimborso a pi\u00e8 di lista (o fornitura gratuita) del vitto e dell’alloggio (*)<\/strong> <\/td>Esente fino a euro 15,49\/giorno, elevati a euro 25,82 per l’estero (riduzione di due terzi rispetto il punto 1) <\/td><\/tr> 4. Rimborso a pi\u00e8 di lista (documentato) di vitto, alloggio, viaggio, trasporto e spese non documentabili<\/strong> <\/td>– Vitto, alloggio, viaggio e trasporto totalmente esenti; – Altre spese anche non documentabili (analiticamente attestate dal dipendente: lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc.) esenti fino a euro 15,49\/giorno, elevati a euro 25,82 per l’estero <\/td><\/tr><\/tbody><\/table> (*) Le spese di viaggio (anche sotto forma di indennit\u00e0 chilometrica) e di trasporto (documentate) sono sempre totalmente esenti. L\u2019Agenzia delle Entrate (ris. 92\/2015) ha precisato che il maggior rimborso chilometrico corrisposto al dipendente che, per raggiungere il luogo di missione situato in comune diverso da quello in cui \u00e8 posta la sede di servizio, parte dalla propria abitazione percorrendo una maggiore distanza rispetto a quella calcolata dal posto di lavoro, \u00e8 considerato reddito imponibile. Se invece la distanza \u00e8 minore, l\u2019importo corrisposto non \u00e8 imponibile (vedi paragrafo sotto).\u00a0<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n