Il dipendente che ha lavorato oltre il normale orario di lavoro, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione per le ore di straordinario, pu\u00f2 accantonare le ore sotto forma di permessi in un apposito archivio chiamato banca delle ore.<\/em><\/p>\n\n\n\n
Quando il legislatore italiano ha recepito la Direttiva UE 93\/104\/CE sull\u2019orario di lavoro<\/a> con il D.lgs. 66\/2003 ha riconosciuto ai contratti collettivi anche la possibilit\u00e0 di consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.<\/p>\n\n\n\n
Ma quindi come funziona la banca delle ore? Come detto, un ruolo decisivo nella regolamentazione della banca delle ore<\/strong> viene ricoperto dalla contrattazione collettiva.<\/p>\n\n\n\n
Dall\u2019analisi della contrattazione collettiva emerge che in via generale la disciplina della banca ore \u00e8 comune a tutti i CCNL:<\/p>\n\n\n\n
Prendendo in esame, ad esempio, il CCNL calzaturieri industria<\/strong> si prevede che ciascun lavoratore possa far confluire in una banca individuale delle ore le prime 42 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.<\/p>\n\n\n\n
Lo stesso CCNL prevede che per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovr\u00e0 esprimere la sua volont\u00e0 di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sar\u00e0 valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo pi\u00f9 del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessit\u00e0 aziendali in relazione alla infungibilit\u00e0 delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati.<\/p>\n\n\n\n
Invece, il CCNL trasporto e spedizioni merci<\/strong> prevede che per le ore prestate tra le 165 e sino ad un massimo di 250 ore, il lavoratore potr\u00e0 richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposti compensativi mediante accantonamento in una \u201cbanca ore\u201d individuale, ferma restando in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni spettanti. Per le ore prestate oltre le 250 si dar\u00e0 luogo alla trasformazione in riposi compensativi (ferma restando il pagamento delle maggiorazioni spettanti), mediante accantonamento in una banca ore individuale.<\/p>\n\n\n\n
La fruizione dei riposi compensativi non potr\u00e0 avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo aziendale.<\/p>\n\n\n\n
Leggermente diversa la disciplina nel CCNL Metalmeccanici piccola industria<\/strong>. Si prevede che i lavoratori che prestano lavoro straordinario devono dichiarare nel mese di competenza di volere la conversione in riposo.<\/p>\n\n\n\n
In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sar\u00e0 devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto nazionale di lavoro al valore della retribuzione in atto al momento dell’effettuazione dello straordinario.<\/p>\n\n\n\n
Per le ore di straordinario che confluiscono nella \u201cBanca Ore\u201d verr\u00e0 corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalit\u00e0 di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.<\/p>\n\n\n\n
Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sar\u00e0 corrisposta secondo la normale prassi aziendale.<\/p>\n\n\n\n
Le situazioni precedenti si inseriscono nella deroga al principio generale di competenza dell\u2019obbligazione contributiva, prevista dall\u2019art. 12, c. 9, L. 153\/1969, cos\u00ec come riformulato dall\u2019art. 6 del D.Lgs. 314\/97.<\/p>\n\n\n\n
Pi\u00f9 precisamente, in via generale il momento impositivo sorge quando le somme vengono riconosciute al lavoratore (principio di competenza).<\/p>\n\n\n\n
Nel caso della banca ore invece, secondo l\u2019INPS l\u2019imponibilit\u00e0 pu\u00f2 essere differita (INPS, circ. 39\/2000) senza incorrere in sanzioni, al mese di godimento dei riposi compensativi o a quello di monetizzazione delle ore accantonate e non godute (principio di cassa).<\/p>\n\n\n\n
Pi\u00f9 precisamente:<\/p>\n\n\n\n
In tale ipotesi occorre quindi verificare in che misura \u00e8 dovuta la contribuzione aggiuntiva riferita alle ore straordinarie.<\/p>\n\n\n\n
Calcolare la banca ore con l\u2019app Fluida<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Al fine di gestire al meglio le ore lavorate dal dipendente e quindi identificare il lavoro straordinario svolto (che \u00e8 possibile far confluire nella banca ore) si pu\u00f2 utilizzare la funzionalit\u00e0 di Fluida che consente di timbrare da smartphone<\/a> in totale semplicit\u00e0, grazie ai sensori del telefono. Il badge non serve pi\u00f9!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"