l\u2019assegno unico e universale<\/strong>. L\u2019obiettivo della delega \u00e8 di favorire la natalit\u00e0 e fornire un sostegno economico alle famiglie.<\/p>\n\n\n\nL\u2019assegno sar\u00e0 assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalit\u00e0 e progressivit\u00e0, nei limiti stabiliti dalla legge. L\u2019ammontare dell\u2019assegno sar\u00e0 modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l\u2019indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell\u2019et\u00e0 dei figli.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019assegno sar\u00e0 pienamente compatibile<\/strong> con<\/strong> il<\/strong> reddito di cittadinanza<\/strong> e sar\u00e0 corrisposto congiuntamente allo stesso.<\/p>\n\n\n\nL\u2019importo spettante sar\u00e0 ripartito in pari misura tra i genitori o, in loro assenza, sar\u00e0 assegnato a chi esercita la responsabilit\u00e0 genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l\u2019assegno spetter\u00e0, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, sar\u00e0 invece ripartito in pari misura tra i genitori.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019assegno sar\u00e0 concesso nella forma di credito d\u2019imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro e sar\u00e0 pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>L\u2019assegno temporaneo per i figli minori<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nIn attesa dell\u2019adozione delle disposizioni che disciplineranno l\u2019assegno universale, \u00e8 stato pubblicato il decreto legge n. 79\/2021 che riconosce per sei mesi, dal 1\u00b0 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all\u2019ANF (Assegno per il Nucleo Familiare), un assegno temporaneo mensile<\/strong> che tiene conto delle soglie ISEE e del numero dei figli minori.<\/p>\n\n\n\nSi tratta quindi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, che per fruire dell\u2019assegno temporaneo dovranno possedere congiuntamente determinati requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare, occorre essere cittadino italiano, comunitario oppure extraUE purch\u00e9 in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale. Inoltre, \u00e8 necessario essere un soggetto IRPEF in Italia, avere il domicilio o la residenza in Italia e avere figli di minore et\u00e0. Quanto alla residenza, occorre possederla da almeno due anni, anche non continuativi.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019erogazione dell\u2019assegno \u00e8 subordinata al possesso dell\u2019ISEE che non pu\u00f2 essere superiore a 50 mila euro.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Tabella Assegno temporaneo<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nL\u2019importo mensile dell\u2019Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare \u00e8 determinato sulla base della tabella allegata al DL 79\/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, \u00e8 prevista:<\/p>\n\n\n\n
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro<\/strong>, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei pi\u00f9 numerosi;<\/li>
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro<\/strong>, oltre la quale la misura non spetta.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Gli importi dell\u2019assegno sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Domanda Assegno temporaneo ed erogazione<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nLa domanda per l\u2019assegno temporaneo pu\u00f2 essere presentata in modalit\u00e0 telematica all\u2019INPS o agli istituti di patronato. Le istruzioni per la presentazione della domanda, che pu\u00f2 essere trasmessa dal 1\u00b0 luglio 2021, sono state riportate dall\u2019INPS nel messaggio n. 2371\/2021.<\/p>\n\n\n\n
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilit\u00e0 arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponder\u00e0 al mese di presentazione della domanda. La misura decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le istanze presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilit\u00e0 arretrate a partire dal mese di luglio 2021.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019erogazione avviene mediante accredito sull\u2019IBAN del richiedente oppure con bonifico domiciliato.<\/strong><\/p>\n\n\n\nIn caso di affido condiviso del minore, l\u2019assegno, che \u00e8 esente da IRPEF, pu\u00f2 essere accreditato in misura pari al 50% sull\u2019IBAN di ciascun genitore.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019assegno \u00e8 compatibile con il reddito di cittadinanza, con eventuali misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni o Province autonome e con ulteriori le misure (tra cui l\u2019ANF con almeno tre figli minori erogato dai Comuni, l\u2019assegno di natalit\u00e0, il premio alla nascita, il fondo di sostegno alla natalit\u00e0 e le detrazioni fiscali).<\/p>\n\n\n\n
Resta esclusa la compatibilit\u00e0 con l\u2019Assegno per il Nucleo Familiare.<\/p>\n\n\n\n
Per i nuclei familiari che percepiscono il Reddito di cittadinanza, l\u2019assegno viene erogato congiuntamente ad esso fino a concorrenza dell\u2019importo dell\u2019assegno spettante in ciascuna mensilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n