regolamento aziendale<\/a> o il codice disciplinare), a cui devono attenersi i lavoratori, oppure comunicazioni che prevedono l\u2019organizzazione del lavoro (es: i turni, i giorni di ferie, il calendario delle festivit\u00e0 o delle chiusure ecc.).<\/p>\n\n\n\nA questo punto sorge una domanda: il datore di lavoro pu\u00f2 comunicare alcuni provvedimenti adottati nei confronti dei lavoratori o pi\u00f9 in generale dati personali che riguardano il singolo dipendente? Informazioni di questo tenore impattano sul rispetto della privacy?<\/strong><\/p>\n\n\n\nQuesti interrogativi trovano la loro risposta in diversi provvedimenti del Garante della privacy con i quali sono state date alcune indicazioni alle aziende, oltre a sanzionare e imporre l\u2019interruzione del comportamento considerato non corretto ai sensi del Regolamento (UE) 2016\/679 (GDPR)<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Vietato pubblicare in bacheca il licenziamento del dipendente<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nUno dei casi pi\u00f9 recenti presi in esame dal Garante privacy (provvedimento n. 124 del 2 luglio 2020) ha riguardato l\u2019affissione sulla bacheca aziendale, visibile a tutti i dipendenti ed alla clientela di un supermercato, della lettera di licenziamento di un lavoratore<\/strong>, con annesse le sue generalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\nIn questo modo l\u2019azienda ha reso visibile il provvedimento espulsivo nella sua integrit\u00e0, in assenza di un idoneo criterio di legittimazione da parte del datore di lavoro. Infatti secondo la disciplina vigente, il trattamento dei dati dei lavoratori pu\u00f2 essere effettuato dal datore di lavoro solo se \u201cnecessario\u201d per adempiere ad un obbligo di legge o all\u2019esecuzione di un contratto, come previsto dall\u2019art. 6, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento (UE) 2016\/679.<\/p>\n\n\n\n
Secondo il Garante, per quanto riguarda il procedimento relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, \u00e8 previsto l\u2019obbligo di comunicazione nei confronti del lavoratore e non a terzi. La pubblicazione della lettera di licenziamento rende conoscibili a terzi (nel caso in esame i clienti del supermercato) i motivi specifici del licenziamento e le informazioni contenute che, anche se non annoverabili nell\u2019ambito dei dati \u201cparticolari\u201d, sono da considerarsi informazioni delicate, anche in ragione delle conseguenze sul piano economico e sociale che derivano dalla conclusione del rapporto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n
Inoltre, il datore di lavoro ha effettuato il trattamento in violazione del principio di proporzionalit\u00e0: in base a tale principio, infatti, avrebbe potuto informare i dipendenti che il lavoratore licenziato non faceva pi\u00f9 parte della compagine aziendale con altre modalit\u00e0, nel rispetto della riservatezza e della dignit\u00e0, anche professionale, dell\u2019interessato, ai sensi dell\u2019art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento UE.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Vietato pubblicare in bacheca le valutazioni dei lavoratori<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nIn un\u2019altra situazione esaminata dal Garante privacy (provvedimento n. 500 del 13 dicembre 2018) un datore di lavoro aveva pubblicato in bacheca tramite affissione, vere e proprie contestazioni disciplinari e comunicati sui comportamenti dei lavoratori, provocando a carico dei lavoratori uno stato di continuo allarme, non permettendo di lavorare bene e creando la possibilit\u00e0 di sentirsi pubblicamente giudicati.<\/p>\n\n\n\n
In particolare, la societ\u00e0 trattava i dati personali dei dipendenti mediante la pubblicazione in bacheca delle valutazioni espresse settimanalmente dal consiglio di amministrazione su ciascun dipendente (identificato con fotografia, cognome e iniziale del nome) attraverso immagini grafiche (sei tipologie di emoticon o \u201cfaccine\u201d) affiancate da specifiche motivazioni riferite al giudizio espresso (ad es. in caso di giudizio negativo: \u201cper assenteismo\u201d o \u201cper mancata risposta telefonica\u201d o \u201cper mancata restituzione tessera carburante\u201d; in caso di giudizio positivo \u201cper disponibilit\u00e0 sabato\u201d o \u201cper complimenti\u201d del cliente).<\/p>\n\n\n\n
Le tipologie di valutazioni espresse sull\u2019attivit\u00e0 di ciascun lavoratore (cui corrispondeva l\u2019attribuzione del relativo punteggio nell\u2019ambito del \u201cconcorso a premi\u201d istituito dalla societ\u00e0) erano riassunte in una legenda (denominata \u201cFaccinario 2018\u201d) anch\u2019essa affissa in bacheca.<\/p>\n\n\n\n
Il Garante delle privacy ha ritenuto che le operazioni consistenti nella regolare affissione in bacheca delle valutazioni e delle contestazioni disciplinari<\/strong> riferite a ciascun dipendente, unitamente alla dettagliata descrizione dei rilievi (positivi e negativi) effettuati, non risultavano adeguate e pertinenti<\/strong> rispetto agli scopi rappresentati dalla societ\u00e0, consistenti nell\u2019incentivazione dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di qualit\u00e0 ed efficienza dei servizi resi alla clientela, come previsto dall\u2019art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016\/679, che ben possono essere raggiunti con modalit\u00e0 che rispettino il diritto alla riservatezza degli interessati.<\/p>\n\n\n\nInoltre le informazioni relative a valutazioni e contestazioni disciplinari sono particolarmente delicate, soprattutto in caso di valutazioni negative, in quanto incidono sulla dignit\u00e0 professionale del dipendente (considerato anche che nel caso esaminato dal Garante le contestazioni e\/o le valutazioni venivano affisse in bacheca prima della conclusione del procedimento e comunque in assenza di controdeduzioni degli interessati).<\/p>\n\n\n\n
In conclusione, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento dei dati poich\u00e9 la continua pubblicazione attraverso l\u2019affissione in bacheca delle contestazioni disciplinari, e la contestuale affissione del cartello \u201cGuardiamoci in faccia\u2026soci!\u201d, che associa i volti dei dipendenti a \u201cfaccine\u201d accompagnate da giudizi sintetici come \u201cassenteismo\u201d, \u201csimulazione di malattia\u201d, \u201cperdita del lavoro causa scarso servizio o danni\u201d, \u201cmancato rispetto disposizioni aziendali e\/o regolamento\u201d, \u201cmancato rispetto programma di lavoro\u201d oppure l\u2019espressione \u201clicenziata\u201d, costituiscono modalit\u00e0 che, nel sottoporre costantemente all\u2019osservazione dei colleghi le valutazioni sulla qualit\u00e0 del lavoro svolto o sulla correttezza della prestazione, anche nell\u2019ambito di una competizione con premi, ledono la dignit\u00e0 personale, la libert\u00e0 e la riservatezza dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Vietato affiggere in bacheca i motivi dell\u2019assenza<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nIn passato, il Garante della privacy (provvedimento n. 341 del 3 luglio 2014) aveva considerato illegittimo anche il comportamento del datore di lavoro che utilizzava la bacheca non solo per l\u00b4affissione degli ordini di servizio, dei turni lavorativi o delle disposizioni riguardanti l\u00b4organizzazione del lavoro e l\u00b4individuazione delle mansioni dei singoli dipendenti (al fine di dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto, anche collettivo, di lavoro), ma anche per indicare tramite tabelle, esposte presso i depositi aziendali e pubblicate nella intranet aziendale, le specifiche ragioni giustificative dell\u00b4assenza dal lavoro con riferimenti a ciascun lavoratore.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 irrilevante che la societ\u00e0 avesse adottato sigle sintetiche per ciascuna causa d\u00b4assenza, dato che le stesse risultavano comunque idonee a far conoscere dati personali, anche sensibili, riferiti ai colleghi.<\/p>\n\n\n\n
Infatti sia la caratteristica delle sigle stesse, consistenti in acronimi o abbreviazioni delle cause giustificative dell\u00b4assenza dal servizio (ad esempio, “MA” in luogo di “malattia”, “PAD” in luogo di “permesso assistenza disabili, l. n. 104\/1992”, “I” in luogo di “infortunio”, “S” in luogo di “sospensione-sanzione disciplinare”, “PD” in luogo di “permesso decesso familiare”, “PP” in luogo di “permesso parentale”, “PS” in luogo di “permesso sindacale”), sia la legenda, atta ad esplicitare il significato delle menzionate sigle, parimenti affissa sulle bacheche ovvero resa comunque disponibile al personale, rendono indebitamente edotto ciascun lavoratore di vicende personali riferite ad altri colleghi, dando luogo ad un\u00b4illecita comunicazione di dati personali.<\/p>\n\n\n\n
Da quanto sopra, risulta che la bacheca rappresenta un utilissimo strumento che il datore di lavoro ha a disposizione al fine di rendere note ai lavoratori informazioni necessarie allo svolgimento della corretta attivit\u00e0 lavorativa,<\/strong> ma deve essere utilizzata nel rispetto del trattamento dei dati personali, al fine di evitare di incorrere in contestazioni e provvedimenti sanzionatori.<\/p>\n\n\n\nPer agire correttamente nel rispetto del Codice della privacy, un modo per inviare messaggi importanti ai dipendenti, suddividendoli per team o per sede e stabilendo priorit\u00e0 delle comunicazioni, tenendo sotto controllo le conferme di lettura, pu\u00f2 avvenire utilizzando i software o app dedicati ai dipendenti, nello specifico come la funzione di Fluida<\/strong> per le \u201cComunicazioni aziendali<\/a>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il datore di lavoro non pu\u00f2 pubblicare i dati relativi alle contestazioni disciplinari o i […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":11966,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[107,106,105,103,102,101],"class_list":["post-11961","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicazioni-importanti","tag-affiggere-il-codice-disciplinare","tag-affiggere-il-regolamento-aziendale","tag-bacheca-aziendale","tag-comunicazione-aziendale","tag-comunicazione-interna","tag-documenti-aziendali"],"yoast_head":"\n
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