certificato medico telematico<\/strong>, in sostituzione di quello cartaceo (per le istruzioni si veda la circolare INPS 119\/2010), consente al datore di lavoro di prendere direttamente e tempestivamente visione degli attestati di malattia dei propri dipendenti.<\/p>\n\n\n\nIl Ministero del lavoro (circolare 18 marzo 2011, n. 4) ha illustrato l’obbligo previsto per tutti i datori di lavoro (sia pubblici che privati) di utilizzare i servizi dell’INPS, esonerando il lavoratore dall’onere di inviare copia dell’attestato di malattia all’azienda.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 comunque obbligatorio per il lavoratore segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo per la reperibilit\u00e0, utilizzando un qualsiasi strumento, come la email oppure una telefonata, ma una soluzione efficace \u00e8 anche l\u2019utilizzo di un\u2019applicazione dedicata come Fluida<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nIn ogni caso, se il datore di lavoro lo richiede, il lavoratore \u00e8 tenuto a fornire il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia<\/strong> comunicato obbligatoriamente dal medico.<\/p>\n\n\n\nE se manca la connessione ad internet? In questo caso il medico dovr\u00e0 redigere il certificato in modalit\u00e0 cartacea. Entro due giorni dalla data del rilascio, per\u00f2 il lavoratore deve trasmettere l’attestato alla propria azienda e, se assicurato INPS, il certificato all’Istituto previdenziale.<\/p>\n\n\n\n
Il certificato di malattia deve essere sempre trasmesso indipendente dal numero di giorni di assenza. Quindi anche per eventi di un solo giorno.<\/p>\n\n\n\n
Si ricorda che il certificato di malattia riguarda solo lo stato del lavoratore e non anche quello del figlio al fine di fruire del dei giorni di congedo di cui al D.lgs. 151\/2001.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Invio del certificato medico: cosa fare in caso di ricovero ospedaliero?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nCosa succede se il lavoratore viene ricoverato presso una struttura ospedaliera? Il certificato chi lo deve inviare?<\/p>\n\n\n\n
Secondo il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012, anche le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a trasmettere telematicamente la certificazione di ricovero e di malattia. Se per un qualsiasi motivo la struttura non potesse effettuare l\u2019invio telematico della certificazione (circ. INPS 25 luglio 2013, n. 113), il lavoratore dovr\u00e0 farsi rilasciare il certificato che attesta il periodo di ricovero in modalit\u00e0 cartacea e lo dovr\u00e0 poi trasmettere all\u2019INPS (certificato contenente prognosi e diagnosi) entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero.<\/p>\n\n\n\n
Invece dovr\u00e0 farlo avere al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi) entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Certificato medico falso: la responsabilit\u00e0 del medico in caso di false attestazioni<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nIl medico quando rilascia il certificato attesta l\u2019incapacit\u00e0 del lavoratore a prestare attivit\u00e0 lavorativa. Al riguardo si ricorda che la giurisprudenza consolidata afferma che \u201crisponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita<\/strong>, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato\u201d (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451). Quindi, la data indicata come inizio della malattia nel certificato ha valore puramente anamnestico e l\u2019INPS riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato. Solo qualora il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l\u2019Istituto ammette la possibilit\u00e0 di riconoscere ai fini erogativi la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno precedente alla redazione, purch\u00e9 debitamente attestato dal medico (si veda circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147).<\/p>\n\n\n\n<\/span>Rientro al lavoro prima del termine della malattia<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nSe il lavoratore guarisce prima del termine della prognosi indicata sul certificato di malattia, pu\u00f2 rientrare al lavoro in anticipo ma prima deve darne comunicazione sia al datore di lavoro, che all\u2019INPS<\/strong>, dato che il certificato di malattia attesta l\u2019incapacit\u00e0 al lavoro del soggetto e costituisce richiesta di prestazione (indennit\u00e0 di malattia) nei confronti dell\u2019Istituto (circolare INPS 2 maggio 2017, n. 79).<\/p>\n\n\n\nA tal proposito il lavoratore deve rivolgersi al proprio medico (quello che ha redatto il certificato) per farsi anticipare il termine del periodo di prognosi originariamente indicato nel certificato di malattia. L\u2019operazione va adempiuta esclusivamente prima della ripresa dell\u2019attivit\u00e0 ed entro lo stesso termine della prognosi.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Visita fiscale: il corretto indirizzo serve per le verifiche fiscali<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nIl lavoratore, quando chiede al proprio medico di redigere il certificato di malattia per assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilit\u00e0 sia corretto e completo. Si dovr\u00e0 indicare ogni dettaglio utile per consentire l’eventuale visita medica di controllo<\/strong> (es: la frazione, il piano, la scala ecc.).<\/p>\n\n\n\nInfatti se la visita non pu\u00f2 essere effettuata perch\u00e9 l\u2019indirizzo \u00e8 errato o incompleto, il lavoratore verr\u00e0 sanzionato fino, nei casi pi\u00f9 gravi, alla perdita totale dell’indennit\u00e0 di malattia. Per questo l\u2019INPS raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.<\/p>\n\n\n\n
In caso di errori o inesattezze, il certificato pu\u00f2 essere annullato dal medico entro 24 ore dal suo rilascio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nPer un lavoratore che ha la necessit\u00e0 di modificare durante l\u2019assenza per malattia il proprio indirizzo di reperibilit\u00e0, \u00e8 disponibile sul sito dell\u2019INPS un apposito servizio (le indicazioni sono state fornite con la circolare INPS 106\/2020).<\/p>\n\n\n\n
Non \u00e8 invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico che ha gi\u00e0 redatto, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l\u2019indirizzo di reperibilit\u00e0 in esso riportato.<\/p>\n\n\n\n
Se il lavoratore deve trasferirsi all\u2019estero in un Paese UE, durante il periodo di prognosi, dovr\u00e0 informare preventivamente la struttura territoriale INPS che valuter\u00e0 l\u2019opportunit\u00e0 di effettuare un controllo medico legale preventivo.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Reperibilit\u00e0 per visite fiscali e indennit\u00e0 di malattia<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nIn generale, il lavoratore del settore privato \u00e8 tenuto a garantire la reperibilit\u00e0 tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.<\/strong><\/p>\n\n\n\nIn ogni caso, il D.lgs. 151\/2015 ha previsto alcuni casi in cui il lavoratore del settore privato \u00e8 esonerato dall\u2019obbligo di garantire la reperibilit\u00e0<\/strong> nelle fasce normativamente previste. Si tratta di eventi di malattia connessi a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria. Il rispetto degli orari pu\u00f2 essere derogato anche in presenza di stati patologici sottesi o correlati a situazioni di invalidit\u00e0 riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.<\/p>\n\n\n\nQuando ricorrono queste situazioni (si veda circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95), il medico curante che redige il certificato dovr\u00e0 valorizzare lo specifico campo agevolazioni del certificato telematico scegliendo a seconda del caso \u201cterapie salvavita\u201d o \u201cinvalidit\u00e0 riconosciuta\u201d.<\/strong> Come precisa l\u2019INPS non \u00e8 prevista altra motivazione o codice di esonero.<\/p>\n\n\n\nIn ogni caso l\u2019Istituto previdenziale ha il compito istituzionale di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruit\u00e0 prognostica indicata nelle certificazioni riguardanti lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.<\/p>\n\n\n\n
Ne consegue che, anche se il lavoratore \u00e8 esonerato dal rispetto dell\u2019obbligo di reperibilit\u00e0, l\u2019INPS, se lo ritiene necessario, pu\u00f2 sottoporlo ad apposito controllo medico legale concordando data e orario della visita con l\u2019assicurato.<\/p>\n\n\n\n
Anche i datori di lavoro possono, eventualmente, segnalare alla struttura INPS territorialmente competente eventi per i quali ritengano sussistere la necessit\u00e0 di effettuare apposite verifiche.<\/p>\n\n\n\n