<\/span><\/h2>\n\n\n\nIl datore di lavoro pu\u00f2 corrispondere ai propri dipendenti, oltre alla retribuzione prevista contrattualemente, anche i fringe benefit<\/strong>, beni e servizi in natura che vanno comunque ad \u201carricchire\u201d il portafoglio, siano essi erogati direttamente o tramite terzi, oppure riconosciuti sotto forma di rimborsi spese, nel caso in cui il costo sia stato sostenuto inizialmente dal lavoratore.<\/p>\n\n\n\nI fringe benefit per il dipendente sono totalmente esenti?<\/strong>\u00a0<\/h3>\n\n\n\nMa i benefit per il dipendente sono totalmente esenti?<\/strong>\u00a0Oppure devono rispettare dei limiti?<\/p>\n\n\n\nLa risposta \u00e8 dipende. Dipende dal bene e servizio offerto. <\/p>\n\n\n\n
Infatti, il Testo Unico delle imposte sui redditi (il cosiddetto TUIR art. 51), definendo cosa si intende per retribuzione, ai comma 2 e successivi elenca tutta una serie di situazioni in cui il valore delle varie prestazioni pu\u00f2 non concorrere a formare reddito di lavoro dipendente.<\/p>\n\n\n\n
Si pensi ad esempio, per citarne alcuni, ai buoni pasto (esenti fino al limite di 4 euro se cartacei e 8 euro se elettronici), al rimborsi spese per i libri di testo o delle rette di iscrizione scolastica oppure alle tasse universitarie dei figli dei dipendenti, alle convenzioni attivate dal datore di lavoro per sostenere le spese relativi a corsi vari (lingua straniera, fotografia, computer, ecc.), al rimborso degli abbonamenti del trasporto pubblico locale, ai contributi versati alla previdenza complementare oppure a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale e cos\u00ec via.<\/p>\n\n\n\n
Tutti questi benefit, per essere considerati esenzioni fiscali e non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono rispettare le condizioni individuate dalle singole norme, inclusa quella (prevista solo per alcuni benefit) di essere erogati alla generalit\u00e0 o a categorie omogenee di dipendenti. <\/p>\n\n\n\n
Questo per evitare che l\u2019erogazione di un bene o un servizio si traduca in un elargizione ad personam, ossia riconosciuta discrezionalmente solo ad una o pi\u00f9 persone bene determinate, fruendo contemporaneamente dell\u2019esenzione fiscale.<\/p>\n\n\n\n
Spesso per\u00f2 si dice che un datore di lavoro riconosce beni o servizi in natura e questi non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, purch\u00e8 il loro valore non superi la soglia limite di 258,23 euro nel periodo d\u2019imposta.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Ricordiamo che questo limite, per il 2020, \u00e8 stato raddoppiato a 516,46 euro. Ma la disposizione, contenuta nel Decreto Agosto (D.L. 104\/2020) non \u00e8 stata prorogata al 2021, e di conseguenza si \u00e8 tornati al limite originale.<\/p>\n\n\n\n
Ma quali sono i fringe benefit che devono rispettare questo limite? E cosa succede se viene superato?<\/p>\n\n\n\n
Al fine di poter rispondere a questi interrogativi \u00e8 necessario partire da quello che stabilisce la Legge riguardo ai fringe benefit.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Fringe benefit<\/strong>: cosa dice la legge<\/span><\/h2>\n\n\n\nSecondo il citato art.51, c.1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente \u00e8 costituito da \u201ctutte le somme e i valori in genere\u201d, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n
Con l\u2019espressione \u201cvalori in genere\u201d la norma fa riferimento a beni e ai servizi che vengono concessi al dipendente.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Sempre l\u2019art. 51 del TUIR al comma 3 prevede che al fine di determinare in denaro i predetti valori, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9.<\/p>\n\n\n\n
Invece il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti \u00e8 determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. <\/p>\n\n\n\n
La norma termina stabilendo che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superano l’importo di Euro 258,23 nel periodo d’imposta; se il predetto valore \u00e8 superiore al limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Come calcolare il valore dei fringe benefit<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nPer poter calcolare il valore <\/strong>dei benefit erogati al dipendente, \u00e8 necessario quindi far riferimento all\u2019art. 9 del TUIR secondo cui per valore normale, per i beni considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo pi\u00f9 prossimi.\u00a0<\/p>\n\n\n\nLa norma continua stabilendo che per la determinazione del valore normale si fa riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. <\/p>\n\n\n\n
In sostanza, se al dipendente viene regalato un cellulare, il suo valore sar\u00e0 quello stabilito da chi lo ha venduto, tenendo conto anche di eventuali sconti che il datore di lavoro \u00e8 riuscito ad ottenere per effetto di convenzioni stipulate con il fornitore.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
<\/span>I benefit con soglia limite di 258,23 euro<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nLa determinazione dei benefit che ricadono nel limite di 258,23 euro avviene per esclusione. Nel senso che se un bene, un servizio o una prestazione sono incasellabili nelle situazioni regolamentate dalle varie lettere dell\u2019art. 51, c. 2 del TUIR, allora si applicher\u00e0 una delle citate norme. In caso contrario si applicher\u00e0 il comma 3 dello stesso articolo che fa riferimento al limite di 258,23 euro.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Si pensi al rimborso delle spese per l\u2019acquisto dei libri di testo del figlio del dipendente oppure della retta scolastica. Tale benefit rientra nel campo di applicazione dell\u2019art. 51, c. 2, lett. f-bis del TUIR. Ne consegue che non ci sar\u00e0 nessun limite da rispettare per la non concorrenza alla determinazione del lavoro dipendente, se non osservare le condizioni ivi previste (erogazione alla generalit\u00e0 dei dipendenti o a categorie di dipendenti, familiari individuati dall\u2019art. 12 del TUIR, spese rientranti nel concetto di servizi di educazione e istruzione anche in et\u00e0 prescolare, compresi i servizi integratii e di mensa ad essi connessi). <\/p>\n\n\n\n
Allo stesso modo, i buoni pasto hanno una prorpia regolamentazione. Anche questi non devono rispettare il limite di 258,23 euro, ma solo i limiti di esenzione previste appositamente per loro: 4 euro se cartacei, 8 euro se elettronici.<\/p>\n\n\n\n
Quali benefit devono rispettare il limite di 258,23 euro?<\/strong><\/h3>\n\n\n\nQuali benefit devono rispettare il limite di 258,23 euro?<\/strong> Fare un elenco esaustivo \u00e8 difficile, per\u00f2 \u00e8 possibile individuare i pi\u00f9 diffusi. Si tratta di:\u00a0<\/p>\n\n\n\n- buoni acquisto o e-commerce, (es: Amazon, Cisalfa, Decatlon, OVS, Rinascente, ecc.);<\/li>
- buoni carburante (es: Esso, Q8, Shell ecc.);<\/li>
- buoni spesa (es: Esselunga, Coop, Conad,ecc.);<\/li>
- polizze per infortuni extraprofessioni (dovute ad attivit\u00e0 sportive, cadute accidentali, atti vandalici ecc. estranei al rapporto di lavoro);<\/li>
- riparazioni a domicilio (es: elettricista, idraulico, falegname, muratore);<\/li>
- spese di trasporto diversi dal trasporto pubblico locale e per motivi differenti dal lavoro (es: biglietto del pulman per raggiungere una localit\u00e0 sciistica o biglietto del treno per raggiungere un luogo di villeggiatura);<\/li>
- strenne natalizie (es: Cesti di Natale).<\/li><\/ul>\n\n\n\n
<\/span>I fringe benefit concessi con voucher<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nSempre pi\u00f9 spesso il riconoscimento dei fringe benefit avviene attraverso l\u2019utilizzo di\u00a0voucher<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nSe il voucher da diritto ad un solo bene, prestazione opera o servizio il suo valore nominale, indipendentemente dall\u2019importo, sar\u00e0 sempre totalmente esente. <\/p>\n\n\n\n
Si pensi al voucher che riconosce al dipendente di trascorrere un week end con la famiglia in una determinata localit\u00e0 turistica, in un certo albergo, occupando una specifica stanza. Indipendentemente dal valore del voucher per il dipendente sar\u00e0 totalemente esente.<\/p>\n\n\n\n
Le cose cambiano se il voucher rappresenta pi\u00f9 beni, prestazioni o servizi. In questo caso, per non concorrere al reddito di lavoro dipendente \u00e8 necessario che rispetti il limite dei 258,23 euro. <\/p>\n\n\n\n
L\u2019esempio pi\u00f9 ricorrente \u00e8 il voucher utilizzabile su una piattaforma welfare. Qui il dipendente pu\u00f2 comporre il paniere con i beni ed i servizi che ritiene pi\u00f9 utili. In questo caso \u00e8 necessario osservare il suddetto limite.<\/p>\n\n\n\n