{"id":11583,"date":"2021-02-09T09:57:32","date_gmt":"2021-02-09T08:57:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fluida.io\/?p=11583"},"modified":"2021-10-08T15:47:33","modified_gmt":"2021-10-08T13:47:33","slug":"telelavoro-e-smart-working-quali-differenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fluida.io\/blog\/telelavoro-e-smart-working-quali-differenze\/","title":{"rendered":"Telelavoro e smart working: quali sono le differenze? Ecco la guida!"},"content":{"rendered":"\n
Il lavoratore pu\u00f2 lavorare a distanza sia ricorrendo allo smart working che al telelavoro, ma durante il periodo Covid-19 si \u00e8 ricorsi ad un ibrido: il lavoro agile semplificato, una via di mezzo tra i due istituti. Scopriamo le differenze.<\/em><\/p>\n\n\n\n La pandemia da Covid-19 ha imposto ai datori di lavoro di ricorrere al cosiddetto lavoro agile<\/strong> (o smart working in inglese), ossia la possibilit\u00e0 di far svolgere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa ai dipendenti dalla propria abitazione. <\/p>\n\n\n\n Infatti i vari DPCM adottati da marzo 2020 in poi hanno sempre raccomandato ai datori di lavoro il ricorso al lavoro agile, nei casi in cui la prestazione possa essere resa a distanza, al fine contenere il diffondersi del coronavirus.<\/p>\n\n\n\n Ma il lavoro agile<\/strong>, seppur ormai entrato nel lessico di tutti, non \u00e8 stata una novit\u00e0 del 2020 per il nostro Paese, dato che gi\u00e0 tre anni fa ha avuto la sua regolamentazione con la Legge 81\/2017.<\/p>\n\n\n\n Per\u00f2 la maggior parte delle aziende italiane, prima della comparsa del Covid-19, non ne ha fatto molto ricorso, perch\u00e9 ancora ancorata al vecchio pensiero che il lavoratore dipendente deve svolgere la sua attivit\u00e0 in azienda, affinch\u00e9 sia produttivo. Se la prestazione viene resa fuori dall\u2019azienda, il dipendente non pu\u00f2 essere controllato, con la conseguenza che pu\u00f2 utilizzare il tempo lavorativo (retribuito dal datore di lavoro) per fare altro.<\/p>\n\n\n\n Se il lavoro a distanza (ossia fuori dai locali aziendali) adesso viene fatto coincidere, per antonomasia, con il lavoro agile, in passato veniva identificato con il telelavoro, ossia quella forma gi\u00e0 in uso con il nuovo millennio che consente di svolgere il lavoro, utilizzando strumenti informatici, dalla propria abitazione. <\/p>\n\n\n\n \u00c8 bene sottolineare che lo\u00a0smart working attivato con il Covid-19 \u00e8 uno\u00a0<\/strong>smart working ibrido<\/strong><\/a>\u00a0tra quello originale e il telelavoro dato che pu\u00f2 prescindere dalla stipula dell\u2019accordo individuale e gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione fornita dall\u2019INAIL.<\/p>\n\n\n\n Ma a questo punto ci si chiede quali siano le differenze tra queste due modalit\u00e0 di svolgimento lavorativo dato che entrambe consentono di eseguire la prestazione a distanza.<\/p>\n\n\n\n Prima di entrare nel dettaglio di ci\u00f2 che distingue il telelavoro dallo smart working, vediamo cos\u2019hanno in comune oltre al fatto che la prestazione viene resa fuori dai locali aziendali, utilizzando strumenti informatici (PC, connessione ad internet, ecc.).<\/p>\n\n\n\n Innanzi tutto l\u2019adozione di queste forme di svolgimento del rapporto di lavoro avviene volontariamente tramite un\u2019intesa scritta che deve essere firmata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. Quindi nessuna imposizione datoriale n\u00e9 tantomeno nessun diritto del lavoratore possono dare inizio sia al telelavoro che allo smart working. <\/p>\n\n\n\n Altra cosa in comune ad entrambi gli istituti \u00e8 la possibilit\u00e0 di conciliare i tempi di vita e di lavoro. <\/p>\n\n\n\n Inoltre entrambi non sono una nuova tipologia contrattuale, che va ad aggiungersi a quelle di cui pu\u00f2 fruire il datore di lavoro, ma una modalit\u00e0 di svolgimento del rapporto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n A questo punto vediamo dove divergono i due istituti che a prima vista sembrano far riferimento alla stessa cosa, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall\u2019INAIL con il documento del 16 giugno 2020 e da Confindustria con la circolare 10 giugno 2004 n. 18022. <\/p>\n\n\n\n Il primo punto di distinzione parte dalle disposizioni che regolamentano i due istituti. Come detto sopra lo smart working<\/strong> \u00e8 disciplinato dalla Legge 81\/2017, mentre il telelavoro<\/strong> trova una sua prima regolamentazione nell\u2019Accordo quadro UE del 16 luglio 2002, poi recepito dall\u2019Italia con l\u2019Accordo interconfederale del 9 giugno 2004.<\/p>\n\n\n\n Lo smart working<\/strong>, proprio per definizione, consente di lavorare in parte all\u2019interno dei locali aziendali <\/strong>e in parte all\u2019esterno senza una postazione fissa<\/strong> ed entro i soli limiti di durata massima dell\u2019orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ci\u00f2 significa che il lavoratore in smart working pu\u00f2 svolgere la prestazione anche in luoghi diversi dall\u2019abitazione <\/strong>come ad esempio parchi pubblici, bar, ristoranti, ecc. a meno che nell\u2019accordo individuale stipulato tra datore di lavoro e lavoratore non siano stati espressamente vietati o, al contrario, siano stati indicati luoghi specifici in cui l\u2019attivit\u00e0 debba essere eseguita. Anche l\u2019orario di lavoro non necessariamente deve coincidere con quello osservato in azienda dato che le parti nell\u2019accordo individuale possono stabilire diversamente. E\u2019 per questo motivo che il legislatore riconosce un vero e proprio diritto alla disconnessione che deve essere regolamentato nell\u2019accordo individuale.<\/p>\n\n\n\n Invece, il telelavoratore<\/strong> generalmente svolge il lavoro da una postazione fissa e prestabilita quasi sempre coincidente con la propria abitazione (sia essa quella di residenza, domicilio oppure dimora) e l\u2019orario di lavoro, sempre che le parti non prevedano diversamente, \u00e8 uguale a quello osservato dai colleghi in azienda. In sostanza l\u2019unica cosa che varia \u00e8 il luogo di svolgimento della prestazione: non l\u2019azienda ma l\u2019abitazione. Per il resto rimane tutto identico alla prestazione resa dai colleghi tra le mura aziendali, compresa l\u2019esecuzione sotto le regolari direttive del datore di lavoro. In ogni caso \u00e8 possibile stipulare il cosiddetto telelavoro discontinuo<\/strong>, dove il lavoratore \u00e8 tenuto a recarsi periodicamente in azienda nei giorni pattuiti, ad esempio per pianificare nuovi lavori o per illustrare il risultato di quelli gi\u00e0 realizzati.<\/p>\n\n\n\n Come accennato sopra, sia lo smart working che il telelavoro<\/strong> devono essere frutto di un accordo tra le parti<\/strong>. La differenza \u00e8 che il lavoro agile non necessariamente viene attivato in sede di assunzione. Questa modalit\u00e0 di svolgimento del rapporto di lavoro, per definizione, ha come finalit\u00e0 quello di agevolare i tempi di vita con quelli di lavoro per il dipendente quando sorge la necessit\u00e0. Si pensi al caso di giovani genitori che devono accudire figli piccoli, oppure lavoratori che devono prestare assistenza a familiari disabili o a genitori anziani non autosufficienti. In breve la stipula dell\u2019accordo individuale di smart working<\/a> viene effettuata quando sorge il bisogno di dover avere tempi di lavoro pi\u00f9 flessibili. <\/p>\n\n\n\n Invece, il telelavoro<\/strong>, generalmente viene stipulato all\u2019inizio del rapporto di lavoro<\/strong> perch\u00e9 le parti sono gi\u00e0 a conoscenza del fatto che la prestazione svolta a distanza \u00e8 l\u2019unica modalit\u00e0 prevista per l\u2019esecuzione di una specifica mansione.<\/p>\n\n\n\nSmart Working ibrido e Covid-19<\/h3>\n\n\n\n
Telelavoro e smart working<\/strong>: i punti in comune<\/h2>\n\n\n\n
Differenze tra smart working e telelavoro<\/strong>: il confronto<\/h2>\n\n\n\n
La <\/strong>legge: smart working e telelavoro<\/h3>\n\n\n\n
Luogo e orario di lavoro<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Stipula dell\u2019accordo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n