Reperibilità: se è prevista dal contratto al lavoratore spetta un’indennità
14 Luglio 2021
Il lavoratore che si rende reperibile e disponibile a lavorare fuori dal normale orario di lavoro, ha diritto non solo ad un trattamento economico per la reperibilità concessa ma anche ad un giorno di riposo compensativo.
Il lavoratore è tenuto a rendersi sempre disponibile a lavorare? Il datore di lavoro può obbligare il lavoratore a fornire una prestazione al di fuor dei limiti di orario di lavoro previsto contrattualmente oppure nella giornata di sabato, quando la settimana lavorativa è la cosiddetta settimana corta di soli cinque giorni?
Per rispondere a queste domande è necessario fare un passo indietro e capire cos’è la reperibilità.
Prima di tutto va detto che la Legge non lo regolamenta, ma sono i contratti collettivi a prevederne una disciplina, incluso anche l’eventuale riconoscimento economico che si va ad aggiungere alla normale retribuzione.
Nel silenzio della Legge anche la giurisprudenza (soprattutto con le sentenze della Corte di Cassazione) è più volte intervenuta fornendo quindi un orientamento utile per definire l’ambito di legittimità in cui il datore di lavoro si può muovere.
Cos’è la reperibilità secondo la giurisprudenza
Partendo dalla giurisprudenza, la reperibilità è una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, ad esempio, secondo la sentenza della Corte di Cassazione 8 ottobre 2015 n. 20191 (che risulta conforme alla Sentenza 18 dicembre 2014 n. 26723, alla Sentenza della Corte d’Appello 10 ottobre 2013 n. 202 e a quella del Tribunale di Bari 6 novembre 2014 n. 8259
Infatti, spiegano i giudici, la reperibilità consiste nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa.
Pertanto, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso.
Ciò comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o dal giudice e anche il diritto ad un giorno di riposo compensativo.
La reperibilità di cui si sta parlando riguarda il caso in cui il lavoratore si rende disponibile a lavorare al di fuori del normale orario e nei periodi di riposo ma non durante le ferie (si veda la sentenza 3 dicembre 2013 n. 27057).
In sostanza è legittimo che il lavoratore si renda disponibile a prestare attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro, in una giornata destinata al risposo (ad esempio il sabato), ma non anche quando è in ferie, dato che queste ultime sono destinate al recupero delle energie psicofisiche e quindi incompatibili con un eventuale reperibilità.
La reperibilità nei CCNL
Come ricordato all’inizio, la reperibilità è disciplinata dalla contrattazione collettiva che in alcuni casi ne prevede anche il trattamento economico da riconoscere al lavoratore. In caso contrario la definizione è a cura della contrattazione territoriale o aziendale. Vediamo ora però la reperibilità secondo diversi tipi di contratti collettivi.
Reperibilità CCNL Commercio
Il CCNL Commercio, esclusivamente per il settore dell’ICT, si limita a prevedere che la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento. Nessuna menzione invece viene fatta all’eventuale indennità economica.
Reperibilità CCNL Credito
Particolarmente interessante la disciplina nel CCNL Credito. Si prevede che l’impresa ha la facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l’estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all’utenza).
In questo caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
Al personale spettano il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d’intervento ed euro 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di euro 13,95. Spetta anche il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo di euro 18,42.
Reperibilità CCNL Edili PMI
Molto dettagliata è la disciplina contenuta nel CCNL Edili piccola industria. Qui si definisce la reperibilità come un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda (anche al di fuori dell’orario di lavoro normalmente praticato nella impresa) per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti o per altre attività simili.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Le aziende edili che utilizzano la reperibilità devono incontrare con periodicità annuale i sindacati per verificare l’applicazione dell’istituto anche in relazione all’utilizzo della deroga al riposo giornaliero e/o settimanale con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità. Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro all’azienda per illustrare le sue ragioni con l’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace e al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo, in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata, fatte salve eventuali diverse situazioni particolari da verificare a livello aziendale.
La reperibilità potrà essere organizzata e richiesta secondo le seguenti articolazioni: oraria; giornaliera; settimanale.
I lavoratori interessati dalla reperibilità hanno diritto di ottenere dalla azienda un compenso specifico, avente natura retributiva, per i turni di reperibilità effettivamente svolti (da riconoscere per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di una eventuale chiamata da parte della azienda) e la specifica remunerazione delle ore di intervento lavorativo effettuate durante la reperibilità, con le maggiorazioni previste dal C.C.N.L. per i casi di lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
Reperibilità CCNL Metalmeccanici
All’opposto il CCNL Metalmeccanici industria si concentra in particolar modo sugli importi spettanti in caso di reperibilità, distinguendo tra compenso giornaliero e settimanale, suddivisi per tre livelli di inquadramento dei lavoratori.
Reperibilità CCNL Trasposto
Infine si segnala il CCNL trasporto e spedizioni merci Confetra, secondo cui i lavoratori sono tenuti ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze aziendali, secondo modalità da definire a livello aziendale, compresa la rotazione tra il personale e l’ammontare di una specifica indennità.
I lavoratori non possono rifiutarsi, salvo giustificato impedimento, di rispondere alle chiamate.
I periodi di reperibilità vengono comunicati al lavoratore ad inizio di ogni mese.
Reperibilità è uno strumento utile e un’opportunità per i dipendenti
In sostanza la reperibilità rappresenta un utile strumento a disposizione del datore di lavoro ai fini organizzativi e produttivi, ma anche un’interessante opportunità retributiva per il dipendente che si vede riconosciuto il diritto a ricevere un trattamento economico aggiuntivo alla normale retribuzione, oltre a recuperare la giornata di riposo eventualmente persa.
È però opportuno attenersi alle indicazioni contrattuali nazionali o aziendali, con particolare riguardo all’eventuale divieto di rifiutare la reperibilità da parte del lavoratore e il diritto ad ottenere un’indennità per la disponibilità prestata.
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