Il nuovo assegno unico per i figli: assegno temporaneo e assegno unico e universale

8 Luglio 2021

Dal 1° luglio 2021 è possibile presentare la domanda per accedere all’assegno temporaneo mensile per i nuclei familiari, che sarà valido fino a fine anno, in attesa dell’approvazione delle disposizioni sull’assegno unico e universale. Per lo stesso periodo è previsto anche l’aumento dell’importo degli assegni per il nucleo familiare.

Cos’è l’assegno unico e universale?

La Legge n. 46 del 1° aprile 2021 ha delegato il Governo a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. L’obiettivo della delega è di favorire la natalità e fornire un sostegno economico alle famiglie.

L’assegno sarà assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla legge. L’ammontare dell’assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli.

L’assegno sarà pienamente compatibile con il reddito di cittadinanza e sarà corrisposto congiuntamente allo stesso.

L’importo spettante sarà ripartito in pari misura tra i genitori o, in loro assenza, sarà assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetterà, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, sarà invece ripartito in pari misura tra i genitori.

L’assegno sarà concesso nella forma di credito d’imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro e sarà pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

L’assegno temporaneo per i figli minori

In attesa dell’adozione delle disposizioni che disciplineranno l’assegno universale, è stato pubblicato il decreto legge n. 79/2021 che riconosce per sei mesi, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’ANF (Assegno per il Nucleo Familiare), un assegno temporaneo mensile che tiene conto delle soglie ISEE e del numero dei figli minori.

Si tratta quindi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, che per fruire dell’assegno temporaneo dovranno possedere congiuntamente determinati requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare, occorre essere cittadino italiano, comunitario oppure extraUE purché in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale. Inoltre, è necessario essere un soggetto IRPEF in Italia, avere il domicilio o la residenza in Italia e avere figli di minore età. Quanto alla residenza, occorre possederla da almeno due anni, anche non continuativi.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al possesso dell’ISEE che non può essere superiore a 50 mila euro.

Tabella Assegno temporaneo

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al DL 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi dell’assegno sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Domanda Assegno temporaneo ed erogazione

La domanda per l’assegno temporaneo può essere presentata in modalità telematica all’INPS o agli istituti di patronato. Le istruzioni per la presentazione della domanda, che può essere trasmessa dal 1° luglio 2021, sono state riportate dall’INPS nel messaggio n. 2371/2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda. La misura decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le istanze presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione avviene mediante accredito sull’IBAN del richiedente oppure con bonifico domiciliato.

In caso di affido condiviso del minore, l’assegno, che è esente da IRPEF, può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

L’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza, con eventuali misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni o Province autonome e con ulteriori le misure (tra cui l’ANF con almeno tre figli minori erogato dai Comuni, l’assegno di natalità, il premio alla nascita, il fondo di sostegno alla natalità e le detrazioni fiscali).

Resta esclusa la compatibilità con l’Assegno per il Nucleo Familiare.

Per i nuclei familiari che percepiscono il Reddito di cittadinanza, l’assegno viene erogato congiuntamente ad esso fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Bonus 2° e 3° figlio: maggiorazione degli Assegni per il Nucleo Familiare

Sempre dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ai percettori dell’Assegno per il Nucleo Familiare è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli. ​

I lavoratori, per ottenere la maggiorazione per il secondo semestre del 2021, dovranno rinnovare come di consueto la richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare all’INPS. A tal fine dovranno presentare l’istanza telematica utilizzando i consueti canali.

I datori di lavoro continueranno a prelevare gli importi da corrispondere in busta paga ai dipendenti dalla procedura INPS.​

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