Il lavoratore in malattia deve avvisare il datore di lavoro: scopriamo i diritti e i doveri del dipendente
30 Aprile 2021
Cosa succede al dipendente se è assente dal lavoro per malattia? Come deve comportarsi il medico e il datore di lavoro? Scopriamo diritti e doveri in caso di malattia nell’articolo dedicato nel nostro blog.
Il certificato medico telematico e l’attestato di malattia
L’adozione del certificato medico telematico, in sostituzione di quello cartaceo (per le istruzioni si veda la circolare INPS 119/2010), consente al datore di lavoro di prendere direttamente e tempestivamente visione degli attestati di malattia dei propri dipendenti.
Il Ministero del lavoro (circolare 18 marzo 2011, n. 4) ha illustrato l’obbligo previsto per tutti i datori di lavoro (sia pubblici che privati) di utilizzare i servizi dell’INPS, esonerando il lavoratore dall’onere di inviare copia dell’attestato di malattia all’azienda.
È comunque obbligatorio per il lavoratore segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo per la reperibilità, utilizzando un qualsiasi strumento, come la email oppure una telefonata, ma una soluzione efficace è anche l’utilizzo di un’applicazione dedicata come Fluida.
In ogni caso, se il datore di lavoro lo richiede, il lavoratore è tenuto a fornire il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicato obbligatoriamente dal medico.
E se manca la connessione ad internet? In questo caso il medico dovrà redigere il certificato in modalità cartacea. Entro due giorni dalla data del rilascio, però il lavoratore deve trasmettere l’attestato alla propria azienda e, se assicurato INPS, il certificato all’Istituto previdenziale.
Il certificato di malattia deve essere sempre trasmesso indipendente dal numero di giorni di assenza. Quindi anche per eventi di un solo giorno.
Si ricorda che il certificato di malattia riguarda solo lo stato del lavoratore e non anche quello del figlio al fine di fruire del dei giorni di congedo di cui al D.lgs. 151/2001.
Invio del certificato medico: cosa fare in caso di ricovero ospedaliero?
Cosa succede se il lavoratore viene ricoverato presso una struttura ospedaliera? Il certificato chi lo deve inviare?
Secondo il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012, anche le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a trasmettere telematicamente la certificazione di ricovero e di malattia. Se per un qualsiasi motivo la struttura non potesse effettuare l’invio telematico della certificazione (circ. INPS 25 luglio 2013, n. 113), il lavoratore dovrà farsi rilasciare il certificato che attesta il periodo di ricovero in modalità cartacea e lo dovrà poi trasmettere all’INPS (certificato contenente prognosi e diagnosi) entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero.
Invece dovrà farlo avere al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi) entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi.
Certificato medico falso: la responsabilità del medico in caso di false attestazioni
Il medico quando rilascia il certificato attesta l’incapacità del lavoratore a prestare attività lavorativa. Al riguardo si ricorda che la giurisprudenza consolidata afferma che “risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato” (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451). Quindi, la data indicata come inizio della malattia nel certificato ha valore puramente anamnestico e l’INPS riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato. Solo qualora il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Istituto ammette la possibilità di riconoscere ai fini erogativi la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno precedente alla redazione, purché debitamente attestato dal medico (si veda circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147).
Rientro al lavoro prima del termine della malattia
Se il lavoratore guarisce prima del termine della prognosi indicata sul certificato di malattia, può rientrare al lavoro in anticipo ma prima deve darne comunicazione sia al datore di lavoro, che all’INPS, dato che il certificato di malattia attesta l’incapacità al lavoro del soggetto e costituisce richiesta di prestazione (indennità di malattia) nei confronti dell’Istituto (circolare INPS 2 maggio 2017, n. 79).
A tal proposito il lavoratore deve rivolgersi al proprio medico (quello che ha redatto il certificato) per farsi anticipare il termine del periodo di prognosi originariamente indicato nel certificato di malattia. L’operazione va adempiuta esclusivamente prima della ripresa dell’attività ed entro lo stesso termine della prognosi.
Visita fiscale: il corretto indirizzo serve per le verifiche fiscali
Il lavoratore, quando chiede al proprio medico di redigere il certificato di malattia per assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo. Si dovrà indicare ogni dettaglio utile per consentire l’eventuale visita medica di controllo (es: la frazione, il piano, la scala ecc.).
Infatti se la visita non può essere effettuata perché l’indirizzo è errato o incompleto, il lavoratore verrà sanzionato fino, nei casi più gravi, alla perdita totale dell’indennità di malattia. Per questo l’INPS raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.
In caso di errori o inesattezze, il certificato può essere annullato dal medico entro 24 ore dal suo rilascio.
Per un lavoratore che ha la necessità di modificare durante l’assenza per malattia il proprio indirizzo di reperibilità, è disponibile sul sito dell’INPS un apposito servizio (le indicazioni sono state fornite con la circolare INPS 106/2020).
Non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico che ha già redatto, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato.
Se il lavoratore deve trasferirsi all’estero in un Paese UE, durante il periodo di prognosi, dovrà informare preventivamente la struttura territoriale INPS che valuterà l’opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo.
Reperibilità per visite fiscali e indennità di malattia
In generale, il lavoratore del settore privato è tenuto a garantire la reperibilità tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
In ogni caso, il D.lgs. 151/2015 ha previsto alcuni casi in cui il lavoratore del settore privato è esonerato dall’obbligo di garantire la reperibilità nelle fasce normativamente previste. Si tratta di eventi di malattia connessi a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria. Il rispetto degli orari può essere derogato anche in presenza di stati patologici sottesi o correlati a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Quando ricorrono queste situazioni (si veda circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95), il medico curante che redige il certificato dovrà valorizzare lo specifico campo agevolazioni del certificato telematico scegliendo a seconda del caso “terapie salvavita” o “invalidità riconosciuta”. Come precisa l’INPS non è prevista altra motivazione o codice di esonero.
In ogni caso l’Istituto previdenziale ha il compito istituzionale di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica indicata nelle certificazioni riguardanti lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.
Ne consegue che, anche se il lavoratore è esonerato dal rispetto dell’obbligo di reperibilità, l’INPS, se lo ritiene necessario, può sottoporlo ad apposito controllo medico legale concordando data e orario della visita con l’assicurato.
Anche i datori di lavoro possono, eventualmente, segnalare alla struttura INPS territorialmente competente eventi per i quali ritengano sussistere la necessità di effettuare apposite verifiche.
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