Infortunio sul lavoro – guida pratica: cos’è e cosa deve fare il datore di lavoro
10 Dicembre 2021
Cosa fare in caso di infortunio al lavoro? Quando un lavoratore dipendente si infortuna sul lavoro, scattano una serie di obblighi e adempimenti a carico suo e del datore di lavoro, necessari non solo ai fini organizzativi (gestione dell’assenza) ma anche ai fini del riconoscimento delle tutele economiche e normative.
Il dipendente ha obbligo di segnalare l’infortunio sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore è obbligato a comunicarlo immediatamente al proprio datore di lavoro (anche dirigente o preposto) anche se è un infortunio di lieve entità (art. 52, DPR 1124/65).
Il lavoratore che non comunica l’infortunio perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza.
Il lavoratore non è obbligato a dare la propria reperibilità al domicilio nelle fasce orarie previste in caso di malattia, avendo a suo carico un generico dovere di collaborazione, correttezza e buona fede.
Denunce del datore di lavoro
Al verificarsi dell’infortunio, il datore di lavoro deve fare richiesta di visita medica di infortunio ed accompagnare (con spese a proprio carico) l’infortunato presso il più vicino ambulatorio INAIL, oppure al più vicino pronto soccorso al fine di sottoporlo a visita medica.
Dal 22 marzo 2016, il datore di lavoro, compreso quello agricolo, è tenuto a denunciare all’INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con le modalità telematiche entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico certificatore o dalla struttura sanitaria competente al rilascio entro 24 ore.
Non tutti i medici sono abilitati a farlo, ma lo sono quelli la cui prestazione professionale sia inquadrabile come “prima assistenza” intesa come prestazione professionale qualificata (INAIL, circ. 10/2016).
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia comincia da quest’ultimo giorno.
Denuncia e comunicazione Morte del lavoratore
Se si tratta di infortunio che abbia causato la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per Fax, invio tramite indirizzo di poste certificata (PEC) o telegramma entro 24 ore dall’infortunio.
Gli elementi della denuncia INAIL per infortunio
La denuncia dell’infortunio lavorativo ed il certificato medico trasmesso all’INAIL per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, devono indicare:
- generalità del lavoratore:
- il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;
- le cause;
- le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali mancanze di misure di igiene e di prevenzione;
- la natura e la precisa sede anatomica della lesione;
- il rapporto con le cause denunciate;
- le eventuali alterazioni preesistenti.
Denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza
Dal 22 marzo 2016, è necessario distinguere le seguenti situazioni:
1) per il datore di lavoro soggetto agli obblighi assicurativi con l’INAIL l’obbligo di denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza si intende assolto con l’invio all’INAIL della denuncia di infortunio con modalità telematica. Ai fini degli adempimenti previsti l’INAIL mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni;
2) il datore di lavoro, non soggetto agli obblighi di assicurazione INAIL, deve, nel termine di 2 giorni, comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
La denuncia deve essere fatta all’autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio.
Se l’infortunio avviene in viaggi e in territorio straniero, la denuncia deve essere fatta all’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta all’autorità portuale o consolare competente.
La denuncia deve indicare:
- il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
- il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;
- la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze in misura di igiene e di prevenzione;
- il nome e il cognome, l’età, la residenza e l’occupazione abituale della persona rimasta lesa;
- lo stato di quest’ultima, le conseguenze probabili dell’infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo;
- il nome, il cognome e l’indirizzo dei testimoni dell’infortunio.
Denuncia dell’infortunio ai fini statistici
Dal 12 ottobre 2017, decorre l’obbligo a carico di datori di lavoro di comunicare in via telematica all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
L’obbligo si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati, compresi i datori di lavoro non soggetti INAIL ma con assicurazione privata. Sono esclusi i lavoratori domestici.
La denuncia va fatta, anche da parte degli intermediari, tramite il servizio “Comunicazione di infortunio” collocato sul portale INAIL all’interno della macro-sezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”, senza inviare il certificato che è trasmesso direttamente dal medico.
Nel caso in cui la prognosi si prolunghi oltre i tre giorni, scatta l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, l’ordinaria “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, utilizzando la funzione “Converti in denuncia”.
Con la piattaforma Fluida è possibile anche segnalare e gestire le assenze per infortunio, chiedendo al lavoratore di inserire il numero di protocollo e la data di rientro prevista.